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martedì 14 giugno 2011

La firma elettronica avanzata

Il percorso che ha portato alla validità a tutti gli effetti di legge il documento informatico è stato ed è lungo e complesso ed è strettamente legato al concetto di firma digitale e firme elettroniche.
Il D. lgs. 7 marzo 2005, n.82 - altrimenti noto come Codice dell’Amministrazione Digitale (in vigore dal 1° gennaio 2006) - dà un definizione a: Il documento informatico - Le firme informatiche - I certificatori - I certificati.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale definisce:
  • La Firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
In esso viene inoltre effettuata la differenza tra Certificatore (“soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime”), Certificatore Qualificato (certificatore che rilascia certificati qualificati) e Certificatore Accreditato (certificatore che ha conseguito l’accreditamento).
I certificati vengono fatti risalire a due tipologie:
  • Certificati elettronici, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;
  • Certificati qualificati, conformi alla direttiva europea 1999/93/CE.

Efficacia probatoria del documento informatico
La validità e l’efficacia probatoria del documento informatico possono essere provate con firma elettronica qualificata.
Al documento informatico con firma elettronica avanzata o con firma digitale vengono applicati i principi dell’efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 c.c.); inoltre, l’art. 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale aggiunge che “l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

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