Cosa è la Firma Digitale
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non va confusa con altri prodotti analoghi definiti genericamente "elettronici", come ad esempio la firma autografa scannerizzata e conservata come immagine.
La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
la sottoscrizione di un documento informatico;
la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario;
la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento;
la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata;
la segretezza dell'informazione contenuta nel documento;
la generazione di marche temporali.
La firma digitale può essere apposta su qualunque documento informatico. Pertanto, alcune applicazioni potrebbero essere le seguenti:
comunicazioni ufficiali con le amministrazioni pubbliche
risposte a bandi e gare pubbliche
moduli di richiesta di vario genere
dichiarazioni fiscali e di altro tipo
trasmissione di documenti legali rapporti contrattuali su reti aperte (Internet)
fornitura elettronica di beni e servizi
transazioni finanziarie
identificazione e/o autorizzazione
gestione di attività in gruppi/sistemi chiusi o a partecipazione controllata
gruppi di lavoro e di ricerca
transazioni personali.
A tale proposito il nostro studio può fornire prodotti e servizi quali:
rilasciare lettori Smart Card
rilasciare lotti di marcatura temporale
fornitura del kit hardware e del software Dike (scaricabile gratuitamente) necessario per la firma digitale smart-Card e la marcatura temporale.
integrazione del sistema di firma digitale con l'archiviazione ottica sostitutiva e gestione documentale informatizzata.
Alcuni riferimenti normativi sulla firma digitale
Per verificare i file offline (non su Internet) è possibile utilizzare il programma
DiKe.
Con l’entrata in vigore della
L. 15/3/1997, n. 59 sulla semplificazione amministrativa (la c.d. Bassanini uno), gli atti ed i documenti di provenienza pubblica e privata sono formalmente entrati nell’era digitale.
L’art. 15, comma 2, stabilisce infatti che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge".
Il Codice ha creato il quadro legislativo per dare validità giuridica alle necessarie innovazioni, fornendo anche i principi operativi per la loro attuazione.
In particolare, all’art. 21, comma 2, dispone che il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, “ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile”.
Il
D.P.C.M. 13/1/2004, contenente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, regola gli aspetti tecnici ed organizzativi di chi usufruisce ed opera con i documenti informatici e la firma digitale.