Il diritto amministrativo si occupa di
regolare l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della P.A. nonché
i rapporti tra P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento, sia nel caso in cui
la pubblica amministrazione agisca come autorità, spendendo potere autoritativo
e sia quando la pubblica amministrazione agisce come un qualsiasi soggetto
privato, utilizzando i mezzi e gli strumenti del diritto privato (come
prescrive l’art.1-bis della l.241/1990, introdotto dalla l.15/2005).
Per quanto riguarda le fonti del diritto
amministrativo, la prima sorgente da cui il diritto amministrativo trae la sua
origine è la Costituzione.
- Principio
di legalità:
indica la necessità che
l’attività dei pubblici poteri trovi il proprio fondamento nella legge. Secondo
questo principio, non ci può essere apparato amministrativo, nè attribuzione di
poteri se non in base alla legge. Questa definizione del principio di legalità,
deve essere intesa a livello formale, si affianca ad un principio di legalità
sostanziale secondo cui l’amministrazione, non solo deve agire nei limiti e
sulla base di una previsione di legge ma altresì in conformità ad un disciplina
sostanziale posta dalla legge.
- Principio
di imparzialità:
questo principio,
previsto dagli artt.3 e 97, prescrive il dovere dell’amministrazione di non
discriminazione delle posizioni dei soggetti coinvolti dalla sua azione, nel
perseguimento degli interessi affidati alla sua cura.
- Principio
di buon andamento:
questo principio esprime
l’esigenza che la P.A. agisca efficientemente. Mentre un’impresa privata agisce
con efficienza se raggiunge un certo profitto, per la pubblica amministrazione
il profitto è rappresentato dall’utile sociale raggiunto attraverso un più o
meno grande sacrificio di posizioni soggettive.
- Principio
di autonomia e decentramento:
questi due principi sono
previsti dall’art.5, in cui la nostra Carta Costituzionale "riconosce e
promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato, il
più ampio decentramento amministrativo".
- Principio
di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione:
il conferimento delle
funzioni amministrative secondo le rispettive competenze è regolato da questi
principi. Il principio di sussidiarietà verticale, prevede che le
competenze vengano attribuite ai livelli di governo più vicini ai cittadini, o,
secondo il principio di sussidiarietà orizzontale alle formazioni sociali o
agli individui. Il conferimento deve inoltre tener conto delle caratteristiche
strutturali, organizzative e associative dei diversi livelli di governo, nel
rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza. Infine il
principio di leale collaborazione si riferisce alle relazioni organizzative fra
amministrazioni pubbliche, principio costituzionalizzato in seguito alla
riforma del 2001 del titolo V della Costituzione. Esso definisce il potere
sostitutivo del governo che si può azionare nel caso in cui gli enti
territoriali non adempiano ai loro obblighi.
http://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/diritto-amministrativo-nozione-e-fonti.asp
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